Sabato 13 scatta la nuova etichettatura europea
Da sabato 13 dicembre scatta l’obbligo del nuovo sistema di etichettatura alimentare.
L’Italia, così come tutti gli altri Stati membri, aveva due anni per adeguarsi. Ma difficilmente vedremo già nei prossimi giorni le nuove etichette incollate alle confezioni.
Si applica così, il Regolamento Ue 1169 entrato in vigore nel novembre 2011 che d’ora in poi sarà la Bibbia dell’etichettatura per i prodotti alimentari, visto che un “regolamento” europeo equivale a una legge.
La nuova norma europea è stata voluta per uniformare le diverse leggi nazionali e per fornire maggiori informazioni ai consumatori, sempre più preoccupati per la propria sicurezza alimentare.
Ecco cosa cambia nelle etichette dei prodotti alimentari
Etichette più chiare e leggibili
Le indicazioni obbligatorie devono essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).
Evidenza del responsabile dell’alimento
Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.
Allergeni in risalto
Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
Più trasparenza sugli oli e grassi utilizzati
Non sarà più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno effetti sulla salute): ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.
Stato fisico del prodotto
Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo non sarà possibile utilizzare solo il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Informazioni sul congelamento e scongelamento
In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Indicazione di ingredienti sostitutivi
Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
Alimenti contenenti caffeina
Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drinks”
Scadenza ripetuta sulle monoporzioni
La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da rendere più agevole l’informazione al consumatore.
Provenienza delle carni suine, ovi-caprine e di pollame
In virtù di una norma collegata, che si applica a partire dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine a seguito dell’emergenza mucca pazza.
Inoltre, le indicazioni obbligatorie devono essere scritte in etichetta con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole) per rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento.
La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.