Il marchio montagna a tutela del prodotto italiano
D’ora in poi non sarà piu’ possibile vendere formaggi, carne o “prosciutti di montagna” in Italia ed in Europa, se gli animali da cui sono ottenuti non hanno trascorso parte della loro vita in quota, ponendo fine ad un inganno molto diffuso sul mercato nazionale.
E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare gli effetti della nuova regolamentazione comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che tra l’altro completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 con l’obiettivo di evitare che i consumatori siano indotti in errore e quindi chiarendo le condizioni d’uso del termine “prodotto di montagna” per i prodotti di origine animale.
Una decisione adottata per evitare il rischio che tale denominazione venga usata a sproposito come purtroppo spesso avviene in Italia a danno dei consumatori e degli allevatori.
In Italia due prosciutti su tre oggi provengono da maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta e sul mercato è facile acquistare prosciutti contrassegnati dal tricolore, con nomi accattivanti come prosciutto nostrano o di montagna, che in realtà non hanno nulla a che fare con la realtà produttiva nazionale.
Con il nuovo regolamento si afferma che questa indicazione facoltativa di qualità può essere applicata ai prodotti forniti da animali purché allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone.
In deroga a tale principio gli animali devono essere stati allevati per almeno due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone, o almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Anche per i mangimi degli animali sono previsti requisiti specifici: quelli che non possono essere prodotti nelle zone di montagna non devono superare il 50% della dieta annuale per gli animali, espressa in percentuale di materia secca, il 40% nel caso di ruminanti come mucche e il 75% per i maiali.
Per il miele il regolamento prevede che per usufruire dell’indicazione facoltativa di qualità il nettare e il polline deve essere raccolto nelle zone di montagna, mentre lo zucchero di alimentazione delle api non deve provenire necessariamente dalle stesse zone.
Lo stesso principio vale per i prodotti di origine vegetale, per cui le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre i prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, usati come ingredienti, così come le erbe, le spezie e lo zucchero, possono provenire fuori dalle zone di produzione a condizione che non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.
In deroga al Reg. (UE) 1151/2012 alcune operazioni di trasformazione possono avvenire al di fuori delle suddette zone, ma ad una distanza non superiore ai trenta chilometri dalle zone di montagna e gli Stati membri possono ridurre o annullare tale distanza.
La deroga riguarda le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e dei prodotti lattiero caseari in impianti in funzione il 3/1/2013, la macellazione di animali e il sezionamento e disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva.